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Il Senato ha appena approvato un nuovo provvedimento dove allunga di un anno il congedo delle rate di mutuo, escludendo però i professionisti ed i piccoli imprenditori.

Un intervento a due facce. Da un lato, la procedura rapida di accesso al Fondo di sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa resta attiva ancora per tutto il 2021. Insieme alla possibilità di utilizzo del plafond gestito da Consap anche per i finanziamenti in ammortamento da meno di un anno, fino al 9 aprile del 2022.

Dall’altro, però, scadono alcune agevolazioni: soprattutto, quella che consente anche a liberi professionisti, autonomi e piccoli imprenditori di accedere alla sospensione. Per loro, a partire da domani, questa possibilità non sarà più disponibile.

Nel testo è stata inserita anche una doppia proroga relativa al Fondo Gasparrini, plafond gestito da Consap, controllata dal ministero dell’Economia. Si tratta – va ricordato – di uno strumento attivato con la Finanziaria del 2008 (legge 244/2007) che punta a sostenere persone in situazione di temporanea difficoltà, attraverso la sospensione delle loro rate di finanziamento per la prima casa.

Con il decreto liquidità (Dl 23/2020) è stata, poi, approvata un’altra novità. L’articolo 12 di quel decreto introduce una procedura che prevede la sospensione automatica della prima rata da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda di congelamento del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale.

Insomma, una procedura accelerata, che ieri ha avuto un altro anno di vita. «La norma – spiega la relazione sul Dl ristori – proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento»

Fonte 24ore

Nuove semplificazioni sono state apportate al Dl  in merito alla sospensione del muto, per snellire la procedura e dare accesso a piu’ persone.

Infatti, non è più necessario presentare l’ISEE per accedere alla sospensione del mutuo prima casa, si possono ottenere 18 mesi di sospensione anche nel caso in cui siano state utilizzate precedenti moratorie, a condizione che il mutuo stesso risulti in ammortamento da almeno tre mesi, inoltre possono accedere alla misura anche lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% a causa del Coronavirus.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo, è fondamentale in che il richiedente, sia in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, e fornisca subito alla banca i documenti necessari per la sospensione.

Presentata  la domanda, parte l’istruttoria per verificare il possesso di tutti i requisiti, e  la banca entro 10 giorni dal ricevimento della domanda invia il tutto a Consap, che dal momento in cui riceve la documentazione ha 15 giorni per dare  l’esito all’ istituto , che ha altri cinque giorni di tempo per comunicarlo al cliente.

Pertanto vi invitiamo a presentare tutta la documentazione in  tempi stretti, visto che a pratica approvata la procedura di sospensione si attiva entro due mesi dalla domanda. sopra indicati, sommando i tempi massimi delle comunicazioni e dell’istruttoria con quelli di concessione del mutuo, se è tutto posto entro due mesi dalla domanda si attiva la sospensione (10 giorni per la comunicazione della banca a Consap + 15 giorni di istruttoria + 30 giorni per far partire la sospensione).

Anche se al momento e fino al 17 dicembre c.a. vige la procedura semplificata che non prevede la presentazione del modello Isee ci sono altri parametri da rispettare, e vale a dire :

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è quindi bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione. Deve però sussistere la sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni.
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è quindi bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione. Deve però sussistere la sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni.
  • Riduzione media giornaliera del fatturato del lavoratore autonomo e libero professionista superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus: questo requisito non è invece strutturale, ma si applica solo fino al prossimo 17 dicembre 2020.
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che seguono, erano già previsti dalle precedenti regole.
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
  • Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
    morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
  • è fondamentale che l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  • il mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
  • il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
  • l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta;
  • se, al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
  • in caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospnsione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;
  • in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).
  • la sospensione è invece limitata nei casi in cui la motivazione sia la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo di 30 giorni. In questo caso, la sospensione massima del mutuo è pari a:
    • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
    • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
    • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi;

La domanda si presenta alla banca, utilizzando i nuovi moduli presenti sul sito Consap allegando :

  • carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
  •  lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa se il contratto era a tempo indeterminato
  •  copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto per i contratti a tempo determinato.

Per ulteriori info potete contattarci al seguente indirizzo mail info@inbanka.it