Articoli

Un emendamento approvato al Decreto Milleproroghe in dirittura di arrivo per la conversione in legge prevede novità sull’agevolazione per l’acquisto della prima casa.

In particolare, l’articolo 3, comma 10-quinquies, sospende i termini previsti per l’utilizzo dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa  nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall’alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa.

La disposizione in esame, sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% (anziché del 9 per cento sul valore catastale dell’immobile) per: gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alla prima casa (disciplina contenuta nella nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

Si segnala che le norme contenute nella nota II-bis prevedono alcuni termini volti a disciplinare l’agevolazione in esame in particolare viene stabilito che: per usufruire di questo beneficio, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, mentre se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

L’agevolaziobe non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

L’aliquota  del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto di acquisto.

Pertanto, a seguito della sospensione: il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi, (articolo 3, comma 10-quinquies 182)il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi; allo stesso modo passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

Infine, la norma di cui si tratta, sospende il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per

Con un comunicato del 10 febbraio SACE informa delle garanzie per il settore edile

In particolare, SACE S.p.A. supporta le esigenze di liquidità:

  • delle imprese italiane del settore edile (contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43)
  • che realizzano interventi in edilizia (di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dalla legge 17 luglio 2020, n.77).

Nell’ambito del programma di intervento straordinario “Supportitalia” rilascia le proprie garanzie su finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma, da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

Le imprese edili, che realizzano o hanno realizzato gli interventi beneficianti del cd. “Superbonus 110%” o degli altri “bonus edilizi”, avranno la possibilità di accedere a nuova finanza valorizzando i crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022, che concorrono a determinare il merito creditizio che le banche attribuiranno alle aziende stesse.

Le linee di credito accordate dalle banche e garantite da SACE, potranno essere utilizzate per finanziare i costi relativi a nuovi investimenti, 

  • capitale circolante,
  • costi del personale,
  • canoni di locazione o affitto di ramo di azienda (coerentemente con le finalità previste dal cd. “Decreto Aiuti”).

Garanzia SupportItalia è lo strumento attraverso cui si rilasciano entro il 31 dicembre 2023, garanzie per finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma a favore delle imprese con sede in Italia colpite dalle conseguenze economiche della crisi russo-ucraina.
Viene estesa questa possibilità anche al settore edile ora che la stessa SACE stima in circa 2.800

L’importo del finanziamento assistito, che potrà coprire fino al 90% dell’importo, non potrà superare il livello maggiore tra:

  • il 15% del fatturato annuo totale medio dell’impresa beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi
  • o il 50% dei costi sostenuti dall’impresa per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese di richiesta di finanziamento.

 

La Banca Centrale Europea, costituisce insieme alle banche centrali nazionali (come la Banca d’Italia) il cosiddetto Eurosistema la  cui funzione è quella di mantenere

la stabilità dei prezzi  cioè di controllare l’inflazione e dando stabilità al valore dell’Euro nell’Eurozona.

 Il tasso BCE è il tasso di riferimento e rappresenta il tasso al quale la BCE concede prestiti alle banche che operano in UE.

Tale valore viene utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile e incide anche sui dazi alle importazioni e esportazioni.

La Banca Centrale Europea in data 2 febbraio con avviso informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo miranti ad assicurare un ritorno dell’inflazione

verso il suo obiettivo del 2% a medio termine.

Viene specificato che, il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE.

Ne consegue che a partire dal giorno 8 febbraio i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali saranno innalzati al 3.00%.

l tasso BCE, noto come tasso refi, relativo alle operazioni di rifinanziamento, è indicatore significativo della situazione economica europea.

Esso ha importanti effetti anche per il consumatore finale.

I tassi d’interesse stabiliti dalla Banca Centrale Europea incidono infatti sui tassi interbancari come l’indice Euribor, sul quale si basa ad esempio il mutuo a tasso variabile.

La Banca Centrale Europea (BCE) ha ora alzato i tassi di interesse di 50 punti base e annunciato un nuovo incremento a marzo, per poi valutare successive manovre.

Questo ha un impatto sui mutui a tasso variabile, inoltre scende lo spread.