Nel momento in cui si decide di acquistare un’immobile, molto spesso, i coniugi decidono di accedere ad un mutuo cointestato.
La parte mutuataria è costituita da più soggetti che sono tutti obbligati al pagamento dell’intero importo.
Tuttavia, può anche accadere che i coniugi non mettano a disposizione apporti uguali.
Cosa accade in caso di separazione o divorzio?
Il principale vantaggio, riguarda il fatto che, in caso di inadempimento, il creditore potrà agire contro ciascun debitore per l’intero importo. La responsabilità solidale trova applicazione soltanto nei confronti dell’istituto di credito finanziatore, in quanto nei rapporti interni, i cointestatari rispondono per quote.
In caso di separazione, la regola generale è che, il mutuo cointestato deve essere rimborsato da entrambe le parti, in quanto si tratta di un obbligo preso con la Banca per tutta la durata del contratto.
Se uno dei due coniugi o conviventi decidessero di non pagare più le rate del mutuo, la banca potrebbe agire legalmente nei confronti di entrambi, anche uno solo, in caso di inadempienza dell’altro.
Quindi, se due coniugi decidono di separarsi, restano comunque obbligati a continuare a corrispondere le rate del mutuo.
Continuare a pagare le rate del mutuo cointestato dopo la separazione è la soluzione più semplice, tale situazione si verifica nel caso in cui la separazione è stata voluta da entrambe le parti, quindi è consensuale, e/o quando mancano poche rate all’estinzione del mutuo.
In caso di separazione, il mutuo cointestato deve essere rimborsato da parte degli intestatari, che rispondono del debito secondo quanto disposto dal contratto di mutuo. Se la separazione non è consensuale, solitamente è molto difficile riuscire a raggiungere un accordo tra le parti, in tali casi molto spesso è necessario l’intervento del giudice che dovrà valutare il caso concreto, tenendo conto della presenza dei figli e delle capacità reddituali delle parti.
Le altre soluzioni possibili, in aggiunta al pagamento congiunto delle rate da entrambe le parti, sono:
Accollo interno: in cui uno dei coniugi paga le rate del mutuo. Non occorre il consenso della banca;
Accollo esterno: in cui uno dei coniugi esce dal contratto, occorre il consenso della banca;
Vendita dell’immobile;
Estinzione anticipata del mutuo cointestato.
Non esiste una soluzione unica e sopratutto non esiste un’unica soluzione perfetta per tutti.