Nuove semplificazioni sono state apportate al Dl in merito alla sospensione del muto, per snellire la procedura e dare accesso a piu’ persone.
Infatti, non è più necessario presentare l’ISEE per accedere alla sospensione del mutuo prima casa, si possono ottenere 18 mesi di sospensione anche nel caso in cui siano state utilizzate precedenti moratorie, a condizione che il mutuo stesso risulti in ammortamento da almeno tre mesi, inoltre possono accedere alla misura anche lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% a causa del Coronavirus.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo, è fondamentale in che il richiedente, sia in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, e fornisca subito alla banca i documenti necessari per la sospensione.
Presentata la domanda, parte l’istruttoria per verificare il possesso di tutti i requisiti, e la banca entro 10 giorni dal ricevimento della domanda invia il tutto a Consap, che dal momento in cui riceve la documentazione ha 15 giorni per dare l’esito all’ istituto , che ha altri cinque giorni di tempo per comunicarlo al cliente.
Pertanto vi invitiamo a presentare tutta la documentazione in tempi stretti, visto che a pratica approvata la procedura di sospensione si attiva entro due mesi dalla domanda. sopra indicati, sommando i tempi massimi delle comunicazioni e dell’istruttoria con quelli di concessione del mutuo, se è tutto posto entro due mesi dalla domanda si attiva la sospensione (10 giorni per la comunicazione della banca a Consap + 15 giorni di istruttoria + 30 giorni per far partire la sospensione).
Anche se al momento e fino al 17 dicembre c.a. vige la procedura semplificata che non prevede la presentazione del modello Isee ci sono altri parametri da rispettare, e vale a dire :
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è quindi bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione. Deve però sussistere la sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni.
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è quindi bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione. Deve però sussistere la sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni.
- Riduzione media giornaliera del fatturato del lavoratore autonomo e libero professionista superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus: questo requisito non è invece strutturale, ma si applica solo fino al prossimo 17 dicembre 2020.
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che seguono, erano già previsti dalle precedenti regole.
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
- Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%. - è fondamentale che l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
- il mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
- l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta;
- se, al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
- in caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospnsione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;
- in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).
- la sospensione è invece limitata nei casi in cui la motivazione sia la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo di 30 giorni. In questo caso, la sospensione massima del mutuo è pari a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi;
La domanda si presenta alla banca, utilizzando i nuovi moduli presenti sul sito Consap allegando :
- carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
- lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa se il contratto era a tempo indeterminato
- copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto per i contratti a tempo determinato.
Per ulteriori info potete contattarci al seguente indirizzo mail info@inbanka.it
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